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La vaccinazione obbligatoria e i danni irreversibili: il riconoscimento del nesso causale

Anche dai Tribunali italiani arrivano finalmente le prime pronunce a sostegno di anni di lotte contro la vaccinazione obbligatoria.

Rivoluzionario appare il verdetto del Tribunale del lavoro di Pesaro, il quale, nello scorso mese di luglio 2013, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 2 della legge 210/1992.

Come ben noto, la comunità scientifica nel prevedere l’importanza della vaccinazione, quale espediente nella lotta contro le malattie pandemiche, ha accolto il rischio connesso alle possibili reazioni avverse della somministrazione vaccinica stessa.

In tale ottica lo stato italiano ha predisposto un meccanismo di risarcimento dei danni subiti dai “soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie”, attraverso l’indennizzo di cui all’art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, secondo cui “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.” Il procedimento predisposto per l’attuazione del suddetto diritto indennitario è però più complicato di quanto appare dal tenore letterale della citata norma, in quanto la commissione medica – ospedaliera, formatasi a seguito della presentazione della domanda di indennizzo, nel valutare la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra somministrazione e danno, il più delle volte finisce per formulare un parere negativo, respingendo in tal modo le richieste avanzate dai poveri danneggiati.

Contro il giudizio negativo di tale commissione, la stessa legge 210/1992 riconosce agli interessati la possibilità di adire il giudice ordinario per la tutela dei propri diritti.

La pronuncia emessa dal Tribunale di Pesaro ha onorato la memoria di una giovane vita deceduta dopo appena venti giorni dalla somministrazione del vaccino obbligatorio.

Il Giudice di primo grado, nonostante il dubbio espresso dal proprio consulente tecnico d’ufficio, ha evidenziato l’importanza dello stato di buona salute goduto dalla bambina sino al momento della vaccinazione, quale elemento imprescindibile di valutazione consequenziale dei due eventi: somministrazione del vaccino – morte della bambina.

Nel caso di specie la bambina, durante i suoi soli tre mesi di vita, era cresciuta in maniera costante e l’assoluto benessere sino alla vaccinazione doveva necessariamente costituire un dato certo, così come definito dallo stesso giudicante, contro ogni forma di ingiusto disconoscimento risarcitorio.

In Italia come all’estero si contano ormai innumerevoli casi di danneggiati permanentemente a causa della somministrazione dei vaccini obbligatori, le cui cause sono anch’esse innumerevoli, alcune delle quali legate alla cattiva gestione sanitaria altre, ancora peggio, legate ad una politica produttiva economica spregiudicata.

Abbiamo assistito a numerosi casi di vaccini ritirati dal commercio, in quanto ritenuti altamente a rischio.

Con comunicato del 06.10.2012, l’Istituto di Stato di Controllo dei Farmaci della Slovacchia ha annunciato il ritiro dal commercio del vaccino esavalente Infanrix Hexa, della ditta belga GlaxoSmithKline Biologicals s.a., lotto A21CB191B con data di scadenza 01-2014.

Nel comunicato, diffuso con urgenza, si legge che durante il controllo qualità è stata riscontrata una contaminazione microbica dell’ambiente di produzione, che, a detto dei comunicatori, non inciderebbe sulla qualità del vaccino stesso.

Orbene non si comprende il motivo di tanta urgenza nel ritirare dalle farmacie e dai fornitori sanitari un farmaco definito qualitativamente immune da possibili effetti collaterali!!!!

Il comunicato infatti è stato diffuso con l’urgenza classe 1, e cioè con le urgenze che minacciano seriamente la vita degli individui o che possono causare gravi danni alla salute.

Nonostante tutta l’urgenza con cui il farmaco è stato ritirato, il comunicato ribadisce che il vaccino in questione è qualitativamente ineccepibile, tranquillizzando anche coloro che hanno già fatto uso dello stesso!!!!

Giova comunque evidenziare come le problematiche legate alla somministrazione dei vaccini interessa non solo quelli obbligatori.

Infatti la Procura di Torino ha aperto un’inchiesta sul ritiro dal mercato dei vaccini antiinfluenzali della Crucell e della Novartis, dopo aver rilevato delle anomalie nella loro composizione.

Gli effetti indesiderati della vaccinazione non sono però esclusivamente legati alle anomalie dei componenti, ma risultano spesso connesse anche alla cattiva gestione sanitaria. Si pensi alla somministrazione di un vaccino senza la preventiva visita di controllo prevaccinale su un bambino in condizioni di salute sofferenti, perché influenzato o semplicemente affetto da qualche grado di febbre.

In questo quadro di inaccettabili pratiche dannose, le recenti pronunce dei Tribunali italiani assumono un ruolo di fondamentale importanza contro il difficile riconoscimento dei rischi connessi alla somministrazione dei vaccini nonché contro il silenzio celato dietro le campagne legalmente promosse dalle autorità sanitarie per la diffusione della vaccinazione.

Significativa appare anche una precedente pronuncia del Tribunale di Rimini che, sempre a fronte del rigetto della domanda di indennizzo presentata alla ASL di competenza, ha dichiarato il disturbo autistico associato a ritardo cognitivo medio, di cui risulta affetto un giovane ragazzo, riconducibile, con ragionevole probabilità scientifica, alla somministrazione del vaccino MPR.

La realtà dei fatti susseguitisi negli anni ha evidenziato molteplici casi di danneggiati dalla vaccinazione obbligatoria, per i cui danni la tendenza degli organi statali attraverso le commissioni mediche appositamente predisposte, mira a negare la sussistenza della correlazione tra somministrazione e danno irreversibile, almeno fino a quando l’accertamento non è demandato al giudice ordinario.

Liliana Pandolfi (Avvocato)

Scritto da Redazione

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